Art. 3.

      1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico con addebito all'abbonato richiamato (numero verde) raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità.
      2. Gli interventi di cui al primo periodo del comma 1 sono effettuati, nei limiti delle ordinarie disponibilità iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      3. Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è concesso, per le finalità di cui al medesimo comma 1, un credito d'imposta fino a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a 200 mila euro.
      4. Il credito d'imposta di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, può

 

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essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito d'imposta.
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti d'imposta di cui al comma 3, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.
      7. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.