1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico con addebito all'abbonato richiamato (numero verde) raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità.
2. Gli interventi di cui al primo periodo del comma 1 sono effettuati, nei limiti delle ordinarie disponibilità iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è concesso, per le finalità di cui al medesimo comma 1, un credito d'imposta fino a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a 200 mila euro.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, può